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Giornali hot in carcere, ok dei giudici

La sessualità è un diritto soggettivo assoluto. Si legge nella motivazione di un’ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza di Roma ha accolto il reclamo di un detenuto al 41 bis, difeso dall’avv. Lorenzo Tardella, teso ad ottenere il diritto ad acquistare riviste pornografiche. Non si può ritenere che quanto richiesto rientri nel diritto all’informazione, né che attenga alla materia della ricezione della corrispondenza. È, invece – afferma il Collegio – relativo alla tutela della dignità del ristretto che non è mai comprimibile, della sessualità e del rispetto della propria vita privata e familiare di cui all’art. 8 Cedu. È, ancora, «uno degli essenziali modi di espressione della persona umana». Va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione e inquadrato «tra i diritti inviolabili della persona che l’art. 2 Cost. impone di garantire».

D’altronde il regime del 41 bis o.p. prevede che il c.d. “trattamento penitenziario ordinario” sia sospeso in ragione di pregnanti esigenze di sicurezza e che le limitazioni imposte ai reclusi siano tassative e strettamente correlate alla tutela dell’ordine pubblico dalla pervasività delle mafie o così, almeno, dovrebbe essere. Nessun limite è previsto rispetto alle riviste pornografiche e allora non c’è ragione per negarle tanto più che qualunque scritto pervenga a un ristretto in regime di rigore viene sottoposto a censura prima di essere consegnato. Ma nel provvedimento di favore – che peraltro è stato impugnato dall’autorità amministrativa che vuole negare anche il diritto alla fantasia ed è, pertanto, in attesa del vaglio della Cassazione – si coglie un aspetto davvero struggente e in patente distonia con il dettato costituzionale e con i diritti fondamentali. Si legge nell’ordinanza che la tutela di quel diritto fa sì che debba essere concesso al reclamante di acquistare le riviste a luci rosse perché possa vivere la sessualità sia pur astratta; la possibilità di visionare fotografie erotiche consentirebbe, secondo il tribunale, di migliorare la vita privata del «detenuto sottoposto al regime differenziato per il quale l’orizzonte espressivo della sfera sessuale si riduce ad una dimensione effimera e sublimata».

 

 

 

 

 

 

Tratto da: ilriformista.it

Redazione OSAPPoggi

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