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Pensioni Forze Armate: nella liquidazione rientrano sempre gli scatti stipendiali

Pensioni Forze Armate e di Polizia: sembra che alcune sedi territoriali INPS nel calcolare l’indennità di fine rapporto spettante alla cessazione del servizio non applichino l’aumento stipendiale di sei scatti per coloro che sono cessati per riforma o per congedo equiparato a quello per limiti di età.

I sei scatti stipendiali devono essere sempre riconosciuti nel calcolo della buonuscita, indipendentemente dalla motivazione che ha portato alla cessazione del servizio per il personale del comparto difesa, sicurezza e qualifiche dirigenziali di ruolo del Ministero dell’Interno.

Nel dettaglio, sulla vicenda relativa alla presa in considerazione dei sei scatti stipendiali il Consiglio di Stato è intervenuto con la sentenza 1232 del 22 febbraio 2019. Una sentenza che non lascia spazio ad altre interpretazioni e quindi è auspicabile che tutte le sedi INPS possano uniformarsi nel minor tempo possibile al fine di riconoscere al personale delle Forze Armate e di Polizia quanto spettante di diritto.

Pensioni Forze Armate e di Polizia: i sei scatti stipendiali si contano sempre nella buonuscita

All’atto della cessazione del servizio, al personale del comparto difesa e sicurezza – come pure per chi ricopre qualifiche dirigenziali prefettizie – sono attribuiti d’ufficio, e senza alcun onere per l’interessato, sei aumenti periodici di stipendio del 2,50% ciascuno (calcolati sull’ultimo stipendio percepito). Grazie a questi sei scatti vi è una rivalutazione del 15% della base pensionabile.

Tuttavia, per chi viene collocato in pensione a domanda l’aumento di sei scatti avviene a titolo oneroso, il cui onere viene rateizzato fino al raggiungimento del limite di età previsto in base al ruolo di appartenenza.

Questo aumento viene considerato anche ai fini del calcolo della liquidazione di fine rapporto lavorativo. Ma attenzione: fino alla pubblicazione della suddetta sentenza del Consiglio di Stato, se ne teneva conto solamente nei confronti del personale cessato dal servizio per:

  • raggiungimento del limite di età;
  • inabilità al servizio d’istituto;
  • altre cessazioni equiparate a quelle per limiti di età.

Con la sentenza 1232/2019 il Consiglio di Stato ha però riconosciuto questo diritto anche a coloro che sono cessati a domanda al compimento dei 55 anni di età e contestualmente hanno maturato 35 anni di contributi. Qui, infatti, viene stabilito che l’inclusione dei sei scatti stipendiali nell’elenco di quelle voci computabili ai fini della liquidazione della buonuscita spetta di diritto anche a quel personale che chiede di essere collocato in quiescenza, a condizione però che questo abbia compiuto almeno i 55 anni di età e raggiunto i 35 anni di contributi.

Attenzione perché non si tratta di cifre di poco conto: calcolando i sei scatti stipendiali, infatti, ne deriverebbe un aumento dell’importo della liquidazione che varia dagli 8.000€ ai 12.000€.

Money.it

Redazione OSAPPoggi

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