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NORME E SITUAZIONI DI SERVIZIO ATTIVO – LE SEZIONI DETENTIVE: PREMESSE E QUESITI

E’ questa la terza articolazione operativa che andremo ad esplorare  attraverso la consueta esemplificazione casistica – che svilupperemo sulla base di “eventi critici” ed “ evenienze operative “ tutt’altro che ipotetici – elaborata tenendo presenti:

  • i compiti dell’agente addetto alla vigilanza e osservazione nelle sezioni distinguendo tra quelle “ aperte “ – chiuse ex art 32 dpr 230/00 – isolamento ex art.33 legge 354/1975;
  • le caratteristiche delle celle che non si identificano nelle camere di pernottamento, posto che l’art.6 della legge 354/1975 è rubricata “locali di soggiorno e pernottamento” che possono coincidere (ad es. dormono e soggiornano   in un unico ambiente come nel caso degli artt. 41 bis, 14 bis, 32 del dpr 230/000), soggiornano ma hanno anche accesso ad altri locali (ad cinema, teatro, scuola, socialità….).

E’ importante soffermare l’attenzione su questi elementi perché spesso la definizione degli  aspetti connessi alla vita detentiva consente di misurare la diligenza sulla base di elementi concreti.

Il nostro obiettivo è quello di  parametrare l’attività dell’agente addetto alla vigilanza e osservazione sugli effettivi poteri di vigilanza e controllo.

Affermare in un ordine di servizio “secondo la normativa vigente” è solo un modo per generare incertezza operativa.

Dobbiamo poi tenere presente che il controllo e la vigilanza mutano a seconda della effettiva situazione operativa.

Un conto è farlo nei confronti di un soggetto in isolamento, altro è nella massa (ad  es. 75 detenuti, 150 detenuti “aperti” che possono entrare e uscire dalle celle) anche in relazione alla figura di matrice giurisprudenziale del cd. rischio eccentrico  – cui dedicheremo apposita sessione eventualmente intestandola come un bis es caso 1 bis.

Occorre poi esplorare i servizi e le infrastrutture  in seno alle sezioni detentive (ad es. barberia, sala socialità, refettori – ove esistenti …). 

Particolare attenzione rivolgeremo al concetto di evento, doveri di controllo, vigilanza, presa in carico.

A titolo meramente indicativo, l’art.42 del dpr 82/1999 al n.1 stabilisce che l’agente deve: 

assumere in consegna, previa verifica anche numerica, i detenuti o internati assegnati alla sezione e provvedere attentamente alla loro sorveglianza e custodia.

Esaminiamo questa norma: ASSUMERE IN CONSEGNA

Già  in questa prima attività,  si condensano una serie di questioni perché l’agente in quanto responsabile della “sorveglianza e della custodi” subentra nell’attività di un collega e quindi si è di fronte a una ipotesi di trasferimento e successione delle posizioni di garanzia.

Ora, la locuzione previa verifica evoca un passaggio di consegna che va ben oltre la mera indicazione dei detenuti presenti (ad es.75 detenuti tutti in cella) posto che la norma in commento – da leggere secondo i parametri dell’art.12 delle disposizioni sulla legge in generale secondo cui alla legge non si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore – contiene la congiunzione coordinante ANCHE.

Tale parola – che in grammatica è appunto una congiunzione – rafforza il rapporto con l’elemento precedente che si identifica nel “previa verifica”.

Ma questa verifica è possibile?

Facciamo un esempio: la polizia stradale può effettuare la verifica di un veicolo, del titolo di abilitazione alla guida, delle condizioni del conducente – es attraverso l’etilometro verificare se ha assunto sostanze alcoliche ….

Un poliziotto che entra in sezione può verificare le condizioni delle brande (da cui  sono stante asportate le cd. “spondine” su ordine del Provveditore – dopo la rocambolesca evasione di un detenuto da Regina Coeli – ) e quindi prevenire il rischio di caduta dal letto di un detenuto?

E veniamo al Caso 1 – A seguito di una rocambolesca evasione, il Provveditore regionale dispone di eliminare dalle brande delle celle le cd spondine, onde evitarne la riconversione in arpioni da agganciare al muro di cinta. In una calda notte d’estate durante il cambio delle ore 24 il personale vede attraverso lo spinocino  un detenuto adagiato sul pavimento e crede che quella posizione (tutt’altro che inconsueta) sia determinata dalla ricerca di refrigerio e non già da una caduta.

DI chi è la responsabilità dello svenimento e dei conseguenti danni?

La questione rimanda a un esame approfondito e quindi l’esplicitazione dei successivi casi sarà anticipata in questa sede, ma solo in relazione alle macro-tematiche segnatamente:

CASO 1 BIS…………… 

CASO 2 – Produzione artigianale di sostanze alcoliche (fermentazione della frutta) e rilevanza penale ex art.686 cp che sanziona la fabbricazione o commercio abusivi di liquori, droghe o di sostanze destinate alla loro consumazione.

CASO 3 – Riconversione delle lamette monouso da barba in armi e rilevanza penale ex art.4  legge 110/1975. 

CASO 4 – Inventario dei beni presenti in cella e comportamenti in caso di danneggiamento doloso dei beni dell’amministrazione (nel caso di specie televisore) Rilevanza disciplinare e penale (art.635 cp.). Obbligo di risarcimento del danno . Esiste un  “dovere di sostituzione “  immediata dell’apparecchio?

CASO 5 –  Accorpamento dei posti di servizio (2 sezioni ) ed obbligo di chiusura dei cancelli ex art.42 n.5 cit. in combinato disposto con il successivo n.9 che prescrive l’osservanza dell’ordine di servizio di cui all’art.29 (già tabella di consegna). In sostanza la mancata disciplina dell’accorpamento che ricadute ha sulla responsabilità dell’agente?

CASO 6 – L’oltraggio a pubblico ufficiale ex art.341 bis cp. ed i delitti di resistenza (attiva o passiva); individuazione dell’obbligo dei  superiori gerarchici e/o vertici “ reperibili” di recarsi sul luogo dell’evento.

By Magile

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Redazione OSAPPoggi

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