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NORME E SITUAZIONI DI SERVIZIO ATTIVO: LE SEZIONI DETENTIVE – CASO 5: SVOLGIMENTO E SOLUZIONE

CASO 5 – Accorpamento dei posti di servizio (2 sezioni) ed obbligo di chiusura dei cancelli ex art.42 n.5 dpr 82/1999 in combinato disposto con il successivo n.9 che prescrive l’osservanza dell’ordine di servizio di cui all’art.29 (già tabella di consegna). In sostanza la mancata disciplina dell’accorpamento che ricadute ha sulla responsabilità dell’agente?

Lo scopo dell’analisi di questo caso è di porre in evidenza due aspetti connessi ai servizi della Polizia penitenziaria che vengono disciplinati con ordine di servizio emanato dal Direttore e presidiati da un addetto sulla base del foglio di servizio (cd. Mod.14/a) approvato dal predetto Direttore.

E’ quindi agevole affermare che se l’articolazione del servizio avviene sulla base di una disposizione del Direttore – che emana un ordine ex art.29 dpr 82/1999 –

L’agente addetto alla sezione deve ottemperare a quelle prescrizioni.

L’evenienza dell’accorpamento deve essere preventivamente disciplinata con ordine di servizio ex art.29 dpr 82/1999.

Cerchiamo di fare chiarezza mutuando da una evenienza operativa tutt’altro che infrequente.

Alle ore 16 l’agente Elle termina il turno di servizio nella sezione ALFA dove dovrà effettuare il turno notturno dalle 24.00 alle 08.00.

Dopo essere rientrato a casa, raggiunge l’istituto e l’ispettore della sorveglianza generale, a causa di una sopraggiunta assenza, apporta una variazione al foglio di servizio incaricando l’agente Elle di estendere i controlli anche alla sezione BETA

In sostanza, l’ispettore accorpa due posti di servizio, impartendo – di fatto – un ordine scritto al quale l’agente Elle deve ottemperare.

Tuttavia, se andiamo a leggere la norma che disciplina il foglio di servizio (predisposto dal comandante ed approvato dal Direttore) riscontriamo che eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate al personale interessato dal comandante del reparto o da un suo delegato.

Ed allora perché comandante e direttore – istituzionalmente deputati alla predisposizione dei turni – vengono estromessi da questa procedura?

Andrebbero coinvolti.

Nulla di tutto questo accade e, a ben pensarci, la norma sulle variazioni è un po’ bizzarra (che senso ha attribuire al Direttore l’approvazione e legittimare un subordinato alla variazione ?)

Come dire, si approva un foglio di servizio che garantisce l’ottimo paretiano, ma poi, di fatto, si fanno i conti con accorpamenti che il Direttore ratificherà il giorno dopo, se tutto è andato bene.

Viceversa, qualora dovesse verificarsi un evento critico (ad es. evasione, decesso…) il direttore potrà dire “avevo disposto la copertura di quel posto con una unità; della variazione non ne ho avuto cognizione in tempo reale….”.

Su chi ricade la responsabilità dell’evento critico?

E’ agevole intuirlo e non avrebbe pregio invocare una prassi perché le variazioni sono disciplinare dalla legge.

A ciò si aggiunga che l’ordine della disciplina dei singoli servizi non contempla l’evenienza dell’accorpamento (anche perché si potrebbe accorpare atrio e sezione; atrio sezione e sezione, sezione e sezione…) e questo costituisce un ulteriore elemento d’incertezza operativa.

Se l’ordine di servizio disciplina la vigilanza ed osservazione nelle sezioni, lo fa tenendo presente l’ambito operativo di una articolazione detentiva; tuttavia l’eventuale accorpamento deve essere disciplinato in un altro singolo ordine di servizio per calibrare le attività alle effettive esigenze operative riempendo di contenuti l’attività.

Espressioni tipo “costanti controlli” “massima attenzione” sono solo ornamenti retorici.

Quindi di notte si dirà, per esempio.  che il cancello dell’atrio deve rimanere aperto, in modo da non preannunciare i controlli attraverso il rumore delle chiavi indispensabili per l’apertura; l’agente deve effettuare la metà delle perlustrazioni, il suo livello di attenzione non sarà più proporzionato a 75 ma a 150

Insomma, le conclusioni cui possiamo giungere sono le seguenti:

  • l’accorpamento deve approvarlo preventivamente il Direttore nella sua qualità di responsabile della sicurezza che ha l’obbligo di reperibilità e quindi può essere raggiunto qualora la sopravvenienza operativa lo imponga (ad es. in caso di ricovero urgente oltre all’ordine d’uscita deve autorizzare l’accorpamento);
  • la sorveglianza generale deve informare il comandante del reparto chiedendo, ove non disponibili, indicazioni operative sulle modalità di accorpamento e svolgimento dei controlli riportandone annotazione nel registro consegne;
  • l’agente deve conformarsi alla variazione del suo impiego.

By Magile

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Redazione OSAPPoggi

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