News

LA DETENZIONE DOMICILIARE

1. Tra evoluzione normativa ed applicazione della misura

La legge n. 354 del 26 luglio 1975 prevedeva, nella sua originaria formulazione e nel titolo dedicato alle misure alternative alla pena detentiva, soltanto la liberazione anticipata, l’affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà e non, invece, la detenzione domiciliare.

Prima di analizzare tale misura è necessario distinguere la detenzione domiciliare dagli arresti domiciliari. La prima è rappresenta una forma alternativa di espiazione della pena, quale reclusione carceraria, mentre gli arresti rappresentano una misura cautelare di tipo personale.

Il nostro ordinamento giuridico prevede diverse tipologie di detenzione domestica, tra le quali si annoverano quella ordinaria, quella speciale e quella prevista per i soggetti affetti da AIDS conclamata o affetti da grave immunodeficienza.

2. La detenzione domiciliare a carattere ordinario

Nel 1986, con l’entrata in vigore della legge n. 663 – c.d. “legge Gozzini” – è stato introdotto l’art. 47-ter o.p.detenzione domiciliare ordinaria, che nel corso degli anni è stato più volte modificato.

Tale istituto permette al condannato di espiare la pena detentiva, o residuo della stessa, non più nell’istituto penitenziario, bensì presso la propria abitazione, in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza.

L’art. 47-ter o.p. stabilisce quali soggetti possono accedere a questa forma alternativa alla detenzione carceraria.

Il comma 01 prevede la concessione del beneficio in questione ai soggetti che abbiano compiuto i 70 anni di età, purché non siano stati condannati per reati cosiddetti a sfondo sessuale (ex artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p.). Inoltre, questi non devono essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o recidivi ai sensi dell’art. 99 c.p.

Il comma 1, invece, prevede la concessione del beneficio de quo ai soggetti condannati alla pena della reclusione non superiore ad anni 4 (anche costituente residuo di maggior pena) a:

  1. donne incinta o madri di prole di età non superiore a 10 anni con esse conviventi;
  2. persone che versano in uno stato di salute particolarmente grave da necessitare di costanti contatti con i presidi sanitari del territorio;
  3. persone che abbiano compiuto i 60 anni di età e affetti da patologie gravi o parzialmente invalidanti;
  4. persone che non abbiano compiuto i 21 anni di età, per motivi di lavoro, famiglia, salute e studio.

Fino al 2018, anno in cui ne è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, poteva accedere anche il padre esercente la potestà genitoriale su figlio/i di età inferiore a 10 anni e con egli convivente/i, quando la madre fosse deceduta o assolutamente impossibilitata a prestare la propria assistenza.

Il comma 1-bis, dell’art. 47-ter o.p., prevede l’applicazione della presente misura alternativa anche nei confronti dei condannati alla pena detentiva non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena. Anche in questo caso, la detenzione domiciliare non può essere concessa ai condannati per i reati di cui all’art. 4-bis o.p.

3. Misure alternative alla detenzione nei confronti di soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria

Al fine di arginare la situazione di emergenza, sorta negli anni ’80 e ’90 del secolo scorso, caratterizzata dalla presenza di un numero elevato di soggetti affetti da HIV all’interno degli istituti penitenziari, è stato aggiunto l’art. 47-quater o.p. ad opera della legge n.231/1999.

Il legislatore, spinto dalla comunità medico-scientifica, è intervenuto considerando l’oggettiva incompatibilità tra il sistema carcerario e la situazione clinica di chi è affetto da AIDS conclamata o da grave immunodeficienza.

Beneficiari di detta misura non sono esclusivamente i condannati ma anche gli internati, ciò per evitare disparità di trattamento, contrariamente a quanto sancito dal già citato art. 47-ter o.p. relativamente alla detenzione domiciliare ordinaria, la quale fa riferimento alla pena della reclusione, dell’arresto ed ai condannati.

Per quanto concerne i presupposti di concessione, il comma 1 non ha previsto un limite di pena differentemente da quanto previsto per l’affidamento in prova al servizio sociale.

La ratio della previsione in esame è quella di assicurare la possibilità di espiazione della pena con modalità meno afflittive a coloro che si trovano in istituti, spesso carenti di strutture sanitarie.

L’istanza di applicazione, rivolta al giudice, deve essere avanzata dall’interessato o dal suo difensore, ad essa deve essere allegata la certificazione del servizio sanitario pubblico competente ovvero dal servizio sanitario penitenziario, così come indicato dal comma 2 dell’art. 47-quater.

4. La detenzione domiciliare di tipo speciale

L’art. 3 della l. n. 40/2001 ha introdotto, nell’ordinamento penitenziario, l’art. 47-quinquies, al fine di dare una concreta attuazione al dettato dell’art. 31, comma 2 Cost. che mira a tutelare il rapporto genitori-figli, la maternità e l’infanzia.

Tale nuova figura, al di fuori dai casi previsti dall’art. 47-ter o.p., ha consentito alla condannata madre di prole di età inferiore ad anni 10­ di espiare la pena presso la propria abitazione ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza al fine di occuparsi della cura dei figli, purché abbia espiato almeno un terzo della pena o 15 anni nel caso di condanna all’ergastolo.

Tuttavia, per la concessione della misura speciale è necessaria l’assenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e la possibilità di ripristinare la convivenza con la prole.

Per quanto concerne la concessione del beneficio, oltre alla madre, questo può essere riconosciuto anche al padre qualora la madre sia deceduta ovvero sia impossibilitata e i figli non possano essere affidati ad altri che al padre, come previsto dal comma 7 dello stesso art. 47-quinquies o.p.

5. Accesso e revoca

Circa le modalità di accesso, l’istanza di applicazione deve essere presentata al Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui la pena deve essere espiata o, comunque, deve avere esecuzione. Invece, se il condannato si trova in stato di libertà la richiesta deve pervenire all’ufficio del Pubblico Ministero procedente, il quale la trasmette al Tribunale di Sorveglianza che ne fissa l’udienza.

In caso di urgenza, derivante da un grave pregiudizio dovuto dalla protrazione dello stato di detenzione carceraria, la richiesta può essere inoltrata al Magistrato di Sorveglianza, il quale può disporne l’applicazione provvisoria.

Il Tribunale di Sorveglianza, o il Giudice, deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 45 giorni decorrenti dal momento in cui riceve l’istanza, determinandone così l’accoglimento ­– e conseguentemente impartendo delle prescrizioni – o il rigetto.

Vi è da precisare che il condannato alla detenzione domiciliare non viene sottoposto alle stringenti regole previste dall’Ordinamento Penitenziario, ma può godere del beneficio della liberazione anticipata prevista dall’art. 54 o.p.

I commi 6 e 7 dell’art. 47-ter o.p. disciplinano la revoca della detenzione in regime domiciliare nelle ipotesi in cui la condotta del condannato risulti essere incompatibile con la misura stessa. Invero, non tutte le violazioni comportano automaticamente la revoca della misura. È necessaria una valutazione discrezionale operata dal Magistrato o dal Tribunale di Sorveglianza, i quali effettuano un giudizio di bilanciamento avente ad oggetto, da un lato l’entità della violazione posta in essere e, dall’altro le esigenze peculiari che con la misura in questione si sarebbero dovute tutelare.

In conclusione, si può affermare che la detenzione domiciliare, a seguito delle numerose modifiche apportate, è passata da una funzione umanitaria ed assistenziale ad una funzione atta al contrasto del fenomeno, sempre più incalzante, del sovraffollamento carcerario. Da tutto questo, sono state sollevate diverse critiche circa il rispetto del principio della rieducazione della pena sancito dall’art. 27 Cost. e dall’art. 1 o.p.

 

 

 

Fonte: altalex.com

 

Redazione OSAPPoggi

Recent Posts

OSAPP: “URGENTE il COMMISSARIAMENTO o DISMISSIONE del DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE e di COMUNITA'(DGMC)”

OSAPP - COMUNICATO STAMPA DEL 24 APRILE 2024 - URGENTE IL COMMISSARIAMENTO O LA DISMISSIONE…

5 giorni ago

Detenuto italiano in escandescenza nel Carcere di Ivrea: ribalta scrivania e minaccia Agenti per ottenere trasferimento

Oggi, alle ore 14.30 circa, un detenuto italiano, appartenente al Reparto Osservazione della Casa Circondariale…

2 settimane ago

L’OSAPP sulla Missione Internazionale in Albania del Corpo di Polizia Penitenziaria: Incongruenze e Mancanza di Trasparenza”

OSAPP- Missione Albania con criteri di scelta poco chiari e senza conoscenza regole ingaggio, normative…

2 settimane ago

Protesta detenuti magrebini nel Carcere di Cuneo: Polizia Penitenziaria eroica risolve la crisi con mirata mediazione esemplare

Nella giornata di sabato 13 Aprile, presso la Casa Circondariale di Cuneo, alcuni detenuti di…

2 settimane ago