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IL SERVIZIO DI MATRICOLA -“LA LIBERTA’ DEI POLIZIOTTI PENITENZIARI”- CASO 2: Svolgimento e soluzione

CASO 2 – La libertà personale e del personale [di Polizia penitenziaria].

 Proviamo a dare vigore e consistenza ai concetti che esploriamo in questo spazio e cerchiamo di farlo seguendo l’impalcatura della Costituzione repubblicana il cui art.1 stabilisce che l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.

Questo principio fondamentale viene esplicitato e ribadito in una serie di norme cui abbiamo fatto cenno nelle precedenti sessioni.

Abbiamo visto che il carcere è una “formazione sociale” in cui vivono i detenuti e lavorano gli operatori.

La parte prima della Costituzione è dedicata ai diritti e doveri dei cittadini, ma questa diade “diritti e doveri” si estende anche  a coloro che cittadini non sono, altrimenti la libertà personale “dei cittadini” – sarebbe inviolabile mentre quella degli “stranieri” potrebbe esserlo.

Ma in cosa consiste la libertà personale? 

Secondo una autorevole classificazione si tratta di una libertà che precede e condiziona tutte le altre libertà rendendone possibile l’esplicazione.

Allora cominciamo ad ampliare lo spettro delle nostre riflessioni perché la libertà personale non è solo quella “fisica” che viene limitata attraverso le manette ai polsi.

Facciamo un esempio.

Un agente di Polizia penitenziaria è libero di votare chi vuole alle elezioni amministrative, di iscriversi ad una organizzazione sindacale, o di esercitare un diritto (fruire delle ferie in uno dei periodi contrattualmente previsti, compatibilmente con le esigenze di servizio e comunque in base a criteri prestabiliti – rotazione rispetto all’anno precedente, situazione familiare….).

La libertà di questa persona – che fa il poliziotto – è incondizionata?

Poniamo il caso che il suo direttore d’istituto – è successo – si candida alle elezioni amministrative nel comune in cui l’agente risiede (ai sensi dell’art.18 della legge 395/1990).

E’ veramente libero e incondizionato l’agente nell’esercizio del diritto di voto?

Se invece del direttore si candidasse il Comandante del Reparto, la legge tutela la libertà dell’appartenente al Corpo attraverso il collocamento in aspettativa e (a seconda della circoscrizione elettorale) l’eventuale trasferimento  provvisorio per 3 anni del comandante all’esito della tornata elettorale.

Viceversa se è il direttore a candidarsi, nessuno strumento a tutela della libertà dell’elettore è previsto, in quanto lo stesso direttore continuerà a prestare servizio nella “sua” sede a prescindere dall’esito elettorale.

La libertà dunque è un valore supremo per l’individuo e questo dobbiamo tenerlo ben presente perché, per esempio, i soggetti in custodia cautelare che sono presunti innocenti vengono “limitati” in alcune libertà – non privati – per delle concomitanti esigenze di accertamento della verità processuale.

Qual è l’utilità di questa precisazione?

Semplice, quanto assurdo agli occhi di chi ha una minima “competenza”: l’Amministrazione penitenziaria si occupa delle persone private della libertà personale ma scrive una bozza di circolare e in 21 pagine non fa alcuna distinzione tra i titoli che la legittimano (custodia cautelare – esecuzione di una condanna definitiva) preferendo condensare tutto nel concetto di esecuzione penale.

Tutto ciò a discapito di una sistematizzazione ordinamentale dei penitenziari e dei diritti e delle libertà del personale di Polizia penitenziaria che viene co-stretto a stare “in presenza” all’interno delle sezioni detentiva – nonostante la propagandata “vigilanza dinamica” che evoca un movimento che va ben oltre il perimetro di uno spazio aperto per i detenuti e chiuso per l’agente.

Una curiosità: qual è la consistenza della libertà dell’agente di attendere ai propri doveri istituzionali? Come procederà all’accertamento numerico se non è libero di invitare i detenuti a rientrare nelle celle?

Ecco ..l’Amministrazione è libera di scrivere quello che ritiene funzionale al buon andamento, ma deve farlo tenendo presente un monito che suona più o meno così “la mia libertà inizia dove finisce quella dell’altro” e ciò dovrebbe valere anche per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria…cosa che in questo momento, in particolare, non è!

Lasciassero la Polizia penitenziaria libera di fare il proprio dovere.

By Magile

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Redazione OSAPPoggi

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