Le nuove misure del Governo: no a spostamenti tra Regioni, elementari e medie aprono il 7, didattica in presenza al 50% alle superiori dall’11. Somministrazione vaccini nelle RSA.
Nella notte tra il 4 ed il 5 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato un ulteriore decreto-legge contenente disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si attende la pubblicazione in G.U.
Sarà operativo il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome differenti, ad eccezione che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Rimane comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
Saranno applicate, su tutto il territorio nazionale, le misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 del DPCM 3 dicembre 2020). Resteranno in ogni caso consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Il nuovo decreto-legge conferma fino alla data del 15 gennaio, nelle aree ricomprese nella cosiddetta “zona rossa”, la possibilità, già contemplata dal D.L. 18 dicembre 2020, n. 172, di spostarsi, una sola volta al giorno, fino a un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le medesime persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
Rinvio alle misure contenute nel DPCM 3 dicembre 2020
Rimane ferma, per l’intero il periodo ricompreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle ulteriori misure previste dal DPCM 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.
Il decreto contempla nuovi criteri in base ai quali verranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.
Nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado l’attività didattica riprenderà in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a decorrere dall’11 gennaio 2021.
Nella finalità di attuare il piano di somministrazione del vaccino contro il contagio da COVID-19, (art. 1, c. 457, L. 30 dicembre 2020, n. 178), vengono previste specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (ovvero altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non risultino in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.
Fonte: altalex.com
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