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Carcere in casa per le condanne fino a 18 mesi

E’ una delle misure contenute nella bozza di decreto esaminato dal consiglio dei ministri. Udienze in videoconferenza e deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze esclusivamente dal portale del processo penale telematico. Il giudice in quarantena potrà partecipare all’udienza anche da casa.

Contro i contagi da coronavirus in carcere arriva la novità contenuta nella bozza di decreto giustizia all’esame del consiglio dei ministri. Il provvedimento precvede che “la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi”. La norma non riguarda “delinquenti abituali e professionali, e detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare”, e detenuti “che nell’ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari o privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato”.

Nel testo si legge che  “Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone l’esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi”. Il dl prevede pure che al condannato al regime di semilibertà possono essere concesse licenze con durata superiore a 15 giorni fino al 31 dicembre 2020, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.  Fin qui, le disposizioni concernenti il detenuto, poi tutta un’altra lunga serie di novità che vanno dai processi in remoto fino alla indagini.

La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate è assicurata mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze  dovrà avvenire esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico. Il deposito deve essere effettuato presso gli indirizzi pec degli uffici giudiziari destinatari.

l giudice potrà disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale siano sostituite dal deposito telematico di note scritte nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all’udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell’udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza.

Il giudice che si trovi in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 (che è stato escluso sia qualificabile come malattia) può partecipare all’udienza anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario.

 

 

Fonte: italiaoggi.it

 

Redazione OSAPPoggi

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